Canapa industriale, riflessioni legali a margine del nuovo Decreto Sicurezza

Canapa industriale, riflessioni legali a margine del nuovo Decreto Sicurezza

L’articolo 18 del cosiddetto Decreto Sicurezza, approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di aprile 2025, rappresenta un punto di rottura nella disciplina della canapa industriale in Italia. Tale disposizione normativa vieta in modo esplicito la coltivazione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto e cessione delle infiorescenze della canapa sativa L., anche laddove queste rispettino i limiti di tetraidrocannabinolo (THC) previsti dalla legge n. 242 del 2016.

Si tratta di una norma di interpretazione autentica che si sovrappone, e di fatto abroga in parte, il precedente impianto normativo fondato sulla valorizzazione dell’utilizzo agricolo e industriale della canapa. Il provvedimento, trasformato in decreto-legge per accelerare l’iter parlamentare, sembra rispondere più a esigenze politiche che a un’esigenza regolatoria fondata su evidenze scientifiche. In tale contesto, le reazioni delle associazioni di settore, delle rappresentanze agricole e delle forze parlamentari europee evidenziano l’esistenza di un conflitto giuridico e istituzionale ormai manifesto.

La modifica alla legge 242/2016 e l’intervento governativo

Abbiamo interpellato l’Avvocato Domenico Bianculli del Foro di Roma , esperto in diritto commerciale ed amministrativo, per parlare di questo argomento in una fase così delicata. La legge n. 242 del 2016 aveva introdotto un quadro di riferimento chiaro per la coltivazione della canapa a fini industriali, prevedendo l’utilizzo dell’intera pianta, purché il contenuto di THC restasse al di sotto dello 0,2%, con una tolleranza fino allo 0,6%.

Il nuovo articolo 18 del Decreto Sicurezza – commenta l’avvocato – incide direttamente su questa cornice normativa, introducendo un divieto assoluto per le infiorescenze, anche se ottenute da varietà certificate e coltivate legalmente.

Viene così introdotta una presunzione di pericolosità, che non si fonda su riscontri tecnico-scientifici, ma che ha l’effetto pratico di paralizzare l’intera filiera economica legata all’estrazione e alla trasformazione del fiore, dalla cosmetica agli integratori, dalla farmaceutica all’alimentazione funzionale.

Il contrasto tra la nuova disposizione e la precedente legge 242/2016 apre un evidente problema di gerarchia e coerenza normativa, aggravato dal ricorso alla decretazione d’urgenza in un settore regolato anche da normative europee“, sottolinea l’Avv. Bianculli.

Giurisprudenza nazionale e sovranazionale sul CBD e sul fiore di canapa

La recente ordinanza del TAR Lazio dell’11 settembre 2024, che aveva sospeso il decreto ministeriale del 27 giugno 2024 con cui il Ministero della Salute aveva inserito il CBD nella tabella delle sostanze stupefacenti, rappresenta un precedente importante. In quella sede il TAR ha ritenuto che l’inclusione del cannabidiolo tra le sostanze vietate fosse priva di un supporto scientifico adeguato, e che l’intervento del legislatore esorbitasse i limiti della proporzionalità e della razionalità amministrativa.

Il riferimento giurisprudenziale di maggiore impatto resta però la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-663/18, nella quale il CBD è stato ritenuto non qualificabile come sostanza stupefacente e soggetto, quindi, alla libera circolazione delle merci nell’Unione. La Corte ha stabilito che ogni restrizione deve essere giustificata da evidenze scientifiche certe e non può fondarsi su mere presunzioni. Tali pronunce delineano un quadro giurisprudenziale favorevole alla tutela della filiera della canapa e rafforzano l’eventuale azione legale volta alla disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto eurounitario.

Profili di incompatibilità costituzionale ed europea: principi violati

L’articolo 18 del decreto sicurezza presenta molteplici profili di incompatibilità sia con la Costituzione italiana che con il diritto dell’Unione Europea. In primo luogo, la misura sembra violare l’articolo 41 della Costituzione, che garantisce la libertà di iniziativa economica privata, la quale può essere limitata solo per motivi fondati su esigenze di ordine pubblico o tutela della salute, che nel caso di specie non risultano comprovati. Inoltre, vi è un’evidente interferenza con l’articolo 117 della Costituzione, in quanto la normativa interna sembra contrastare con obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.

Avvocato Bianculli: “Ai sensi degli articoli 34 e 36 del TFUE è vietata ogni misura nazionale che ostacoli, anche potenzialmente, la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione. Il principio di proporzionalità, cardine del diritto UE, impone che le restrizioni siano giustificate, necessarie e adeguate allo scopo. Un divieto assoluto, applicato a una sostanza non psicoattiva, si configura come misura sproporzionata e discriminatoria, tale da giustificare l’intervento della Corte di Giustizia mediante rinvio pregiudiziale da parte del giudice amministrativo italiano.”

Verso una composizione armonica tra interessi economici e tutela della salute

Il nuovo decreto sicurezza rischia di compromettere gravemente un settore economico legale, in forte espansione e riconosciuto in tutta Europa. L’introduzione di un divieto generalizzato sul fiore della canapa, senza distinzione tra utilizzi leciti e illeciti, rappresenta un arretramento normativo non coerente con l’evoluzione giurisprudenziale e scientifica. Alla luce della sospensione del DM 27 giugno 2024 da parte del TAR Lazio, e della giurisprudenza europea, appare auspicabile un ripensamento della normativa, orientato alla salvaguardia della legalità sostanziale e del principio di libera iniziativa. Una regolamentazione equilibrata, fondata su basi tecniche e concertata con le rappresentanze di categoria, può consentire di conciliare le esigenze di sicurezza pubblica con lo sviluppo sostenibile di un comparto strategico per l’economia nazionale.

La funzione della giustizia amministrativa, in questo contesto, non è solo quella di verificare la legittimità degli atti, ma anche di presidiare l’equilibrio tra libertà economica e ragionevolezza dell’intervento pubblico.

Se sei proprietario di un “CBD Shop” o di un negozio che vende prodotti a base di canapa e hai bisogno di ricevere assistenza legale per fare ricorso al TAR, contatta l’Avvocato Domenico Bianculli al numero 06-39754846.