La Circolare n. 34/E del 2022, emessa dall’Agenzia delle Entrate, rappresenta una svolta epocale per la disciplina fiscale dei trust in Italia, modificando profondamente il quadro normativo precedente. Il documento recepisce l’evoluzione della giurisprudenza, in particolare l’orientamento della Corte di Cassazione, e introduce una nuova impostazione basata sul principio dell’effettiva capacità contributiva. Per Gianfranco Rienzi, commercialista e revisore dei conti con studio a Firenze, “questa transizione dalla tassazione “in entrata”, applicata in fase di conferimento dei beni al trust, alla tassazione “in uscita”, al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari, garantisce maggiore equità“. Si passa così da un’imposizione teorica, legata al trasferimento patrimoniale formale, a una tassazione concreta, che colpisce il reale arricchimento del beneficiario. Questo cambiamento normativo, pur semplificando alcuni aspetti, apre interrogativi complessi per i trust esistenti e per le modalità di calcolo delle imposte applicabili.
Tassazione diretta e indiretta: cosa cambia?
La principale innovazione riguarda il trattamento fiscale del trust sia in termini di imposizione diretta che indiretta. Prima dell’introduzione della Circolare n. 34/E, la tassazione si applicava nel momento in cui il disponente trasferiva beni al trust, trattandola come una donazione, a prescindere dal fatto che i beneficiari ne avessero realmente usufruito. Ora, la tassazione è rimandata al momento dell’effettiva attribuzione dei beni, in linea con il principio giurisprudenziale che considera il beneficio economico reale come l’unico elemento rilevante.
Questo cambiamento è supportato da una presunzione legale, introdotta dall’art. 13 del D.L. n. 124/2019, che stabilisce che, in mancanza di chiara distinzione tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito dal beneficiario sia considerato reddito. Si tratta di un’innovazione che richiede ai trustee una gestione contabile più rigorosa e trasparente per evitare contestazioni.
Tutela del legittimo affidamento e doppia imposizione
Un aspetto particolarmente critico della nuova disciplina riguarda la gestione dei trust istituiti prima dell’entrata in vigore della circolare. Gianfranco Rienzi: “Il principio del legittimo affidamento, sancito dalla giurisprudenza, tutela i contribuenti che, in buona fede, hanno agito secondo le normative previgenti, garantendo che non subiscano svantaggi ingiustificati“.
Tuttavia, la Circolare n. 34/E non offre una protezione automatica contro la doppia imposizione, creando margini di incertezza. Per evitare il rischio di una tassazione duplicata, è necessario verificare se i beni trasferiti al trust abbiano già scontato l’imposizione “in entrata”. La complessità di questo passaggio richiede l’intervento di esperti fiscali, soprattutto per interpretare correttamente le disposizioni e applicare il principio del legittimo affidamento. I trustee devono inoltre dimostrare, attraverso una documentazione completa, che i beni non sono soggetti a doppia imposizione.
Sul fronte delle imposte indirette, la circolare introduce un importante chiarimento: la “dotazione” di beni in trust non costituisce, di per sé, un presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Questo approccio si basa sulla considerazione che la segregazione patrimoniale, elemento distintivo del trust, non genera un effettivo incremento patrimoniale per i beneficiari.
La nuova interpretazione, ricorda il commercialista Gianfranco Rienzi, supera i precedenti orientamenti amministrativi e giurisprudenziali, ridefinendo i criteri applicativi e semplificando la gestione fiscale di questi strumenti. Tuttavia, restano alcune ambiguità, specialmente per quanto riguarda i trust già esistenti, e sarà fondamentale valutare attentamente caso per caso per evitare possibili contestazioni