La gestione fiscale dei trust è diventata un tema cruciale per contribuenti e professionisti del settore tributario, soprattutto in seguito alla pubblicazione della Circolare n. 34/E del 2022. Questo strumento giuridico, utilizzato per amministrare patrimoni e diritti, ha acquisito un ruolo centrale nella pianificazione patrimoniale, e le novità introdotte dalla circolare rappresentano un vero e proprio cambio di paradigma per la tassazione dei trust.
La principale novità riguarda il passaggio dalla cosiddetta “tassazione in entrata”, applicata al momento dell’apporto patrimoniale al trust, alla “tassazione in uscita”, prevista quando i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari. Gianfranco Rienzi, commercialista di Firenze e Senior Partner dello Studio Professionale Rienzi & Associati, ha commentato: “Questo cambiamento impone una riflessione sulle implicazioni per i contribuenti, soprattutto per coloro che hanno istituito trust prima dell’entrata in vigore della circolare.”
L’evoluzione del quadro normativo
Prima dell’emanazione della Circolare n. 34/E del 2022, la tassazione dei trust era basata sul concetto di “tassazione in entrata”. Questo significava che il trasferimento di beni dal disponente al trust veniva equiparato a una donazione, con l’imposizione fiscale che si applicava subito, indipendentemente dal fatto che i beni venissero effettivamente trasferiti ai beneficiari. Tuttavia, negli anni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha iniziato a mettere in discussione questo approccio, ritenendo più corretto tassare il trust al momento dell’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari, ovvero quando si realizza concretamente un incremento patrimoniale.
L’adozione della tassazione “in uscita” da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E formalizza questo nuovo orientamento, ma lascia aperti numerosi interrogativi, soprattutto per quanto riguarda i trust già esistenti. Per Gianfranco Rienzi “il passaggio da un regime all’altro ha sollevato dubbi sulla retroattività della normativa e sulla possibilità di evitare una doppia imposizione per i trust che hanno già scontato la tassazione in entrata.”
La tutela del legittimo affidamento
Uno dei temi centrali introdotti dalla Circolare n. 34/E del 2022 è la tutela del legittimo affidamento. Questo principio, di fondamentale importanza per garantire una certezza del diritto, stabilisce che i contribuenti non devono essere penalizzati per aver seguito la normativa vigente al momento della costituzione del trust.
Se un trust ha già subito la tassazione in entrata, i contribuenti potrebbero invocare il legittimo affidamento per evitare una doppia imposizione al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari.
Tuttavia, la Circolare non garantisce automaticamente questa protezione, introducendo alcune condizioni specifiche per l’applicazione del principio del legittimo affidamento. “È essenziale per i contribuenti valutare attentamente la propria posizione e, in caso di dubbio, consultare un esperto per evitare ulteriori oneri fiscali”, ha sottolineato il commercialista di Firenze Gianfranco Rienzi. In particolare, per coloro che hanno istituito trust prima della circolare, è cruciale capire se i beni conferiti al trust sono già stati tassati e come agire per evitare la doppia imposizione.
Impatto sulle agevolazioni fiscali
Oltre al passaggio alla tassazione in uscita, la Circolare n. 34/E del 2022 introduce novità anche sui regimi di esenzione e agevolazione fiscale, come nel caso dell’agevolazione “prima casa”.
Quando un immobile, acquistato con il beneficio di aliquote ridotte, viene conferito in trust, il contribuente potrebbe perdere tale agevolazione se non rispetta determinate condizioni, come il mantenimento del bene per almeno cinque anni.
Questo rappresenta un ulteriore aspetto da considerare nella pianificazione patrimoniale legata ai trust. Anche altri benefici fiscali, come le esenzioni legate a donazioni e successioni, potrebbero essere compromessi dalla nuova normativa. Rienzi avverte: “I contribuenti dovranno prestare particolare attenzione quando decidono di conferire beni in trust, valutando con cura gli effetti sul regime fiscale e adottando le misure necessarie per mantenere le agevolazioni.”
Le nuove regole introdotte dalla Circolare n. 34/E del 2022 pongono perciò sfide pratiche per i trustee e i contribuenti. In particolare, i trustee dovranno riesaminare la gestione dei trust per garantire che le future attribuzioni di beni ai beneficiari siano conformi alle nuove disposizioni fiscali. Sarà fondamentale evitare errori che potrebbero portare a controversie con l’Agenzia delle Entrate o a una doppia imposizione.
Gianfranco Rienzi conclude: “Per garantire una gestione efficiente e conforme dei trust, è consigliabile consultare un esperto. Solo una pianificazione attenta può permettere ai contribuenti di beneficiare del principio del legittimo affidamento e di evitare aggravi fiscali.”
Un cambiamento da gestire con attenzione
La Circolare n. 34/E del 2022 ha senza dubbio introdotto un cambiamento significativo nella fiscalità dei trust. Il passaggio dalla tassazione “in entrata” a quella “in uscita” rappresenta un’evoluzione positiva, che riflette meglio il principio di capacità contributiva. Tuttavia, i trust già esistenti dovranno affrontare una serie di sfide, tra cui il rischio di doppia imposizione e la necessità di proteggere le agevolazioni fiscali ottenute.
Per i contribuenti, la strada da seguire è quella della cautela: una consulenza fiscale qualificata può fare la differenza, evitando errori costosi e garantendo una gestione patrimoniale ottimale.
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