Poche settimane fa, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e dal Washington Post, la Federal Trade Commission (FTC) avrebbe accordato con Google una cooperazione per avviare delle indagini su YouTube e sulla presunta violazione della privacy dei bambini. Si tratta della violazione della cosiddetta legge “Coppa” (Children’s Online Privacy Protection Act), che vieta il tracciamento di utenti di età inferiore ai 13 anni, permettendo dunque il Targeting commerciale su di essi e l’esposizione a contenuti inappropriati. Così anche YouTube, dopo il recente scandalo del colosso mediatico Facebook nel caso ‘Cambridge Analytica’, avrebbe raccolto i dati dei suoi utenti più giovani per poter sfruttare al meglio la loro ingenuità, colpendoli poi con delle mirate pubblicità.
A decretare il giudizio finale è intervenuto il Dipartimento di Giustizia Usa, che si spartisce assieme alla Ftc la supervisione delle quattro più influenti aziende del settore: il Dipartimento si occupa di Google e Apple, mentre la Ftc, Amazon e Facebook. Sembrerebbe essere così arrivati ad un placito accordo, anche se l’ammontare della multa non è ancora noto. YouTube, però, non può ancora dire di averla scampata. Già a inizio anno la società è stata costretta a bloccare i commenti a video di bambini dopo aver scoperto la partecipazione a questi da parte di pedofili. A difesa di YouTube c’è da dire che il colosso online aveva già preso in considerazione l’ipotesi di spostare tutti i contenuti dedicati ai più piccoli su un canale apposito, YouTube Kids, privo di pubblicità mirate. Soluzione rischiosa per la cassa di Google, che ha acquistato YouTube nell’ottobre del 2006.
Anche in Italia, sulla questione, è stabilita un’età inferiore a 14 anni, secondo il comma 1 dell’art. 2-quinquies del novellato Codice Privacy ed introdotto dal D.Lgs. 101/2018. “In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale”, si legge nel testo.
Non si può non riconoscere un certo interesse nei confronti dell’intera situazione da parte degli enti statali più importanti, ma forse è giusto anche che ad intervenire in questo processo e a salvaguardare l’integrità dei più piccoli siano figure genitoriali o eventuali responsabili del minore.
Gioia Perna